Art. 1.

      1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 112. - Ciascun Procuratore genarale presso la Corte d'appello stabilisce di anno in anno, per il proprio distretto di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale, in attuazione delle linee guida definite a livello nazionale dal Ministro della giustizia, che le illustra, entro il 30 novembre di ciascun anno, in una relazione annuale al Parlamento.
      Ciascun Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni stabilisce di anno in anno, per il proprio circondario di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale nel quadro delle priorità definite ai sensi del primo comma».